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ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I SINDACI DELL’ALTO TEVERE UMBRO PER L’INSEDIAMENTO E IL
FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI ISTITUITA DALLA LEGGE REGIONALE 24 SETTEMBRE 2003, N. 18
L’anno duemilatre, il giorno quattro, del mese di novembre, alle ore diciotto, in Città di Castello, presso la sede della
Comunità montana Alto Tevere Umbro, sono convenuti, nella loro qualità di Sindaci dei rispettivi comuni, i signori:
FERNANDA CECCHINI Sindaco di CITTÀ DI CASTELLO
GIANFRANCO BECCHETTI Sindaco di UMBERTIDE
DANIELA FRULLANI Sindaco di SAN GIUSTINO
CLAUDIO SERINI Sindaco di CITERNA
LUCA SBORZACCHI Sindaco di PIETRALUNGA
FRANCO CAPECCI Sindaco di MONTONE
ROMANO ALUNNO Sindaco di MONTE SANTA MARIA TIBERINA
ADAMO SOLLEVANTI Sindaco di LISCIANO NICCONE
I quali
PREMESSO che in data 24 settembre 2003 è stata promulgata la legge regionale dell’Umbria n. 18 avente ad oggetto “Norme in materia
di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale”.
CHE la stessa è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria serie
generale n. 42 dell’8 ottobre 2003;
CHE pertanto la stessa è entrata in vigore il 23 ottobre scorso;
VISTO l’articolo 11 di detta legge che testualmente recita:
Art. 11 (Conferenza dei Sindaci)
1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai
Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ambito di ogni Comunità montana o
assessore da loro delegato.
2. La Conferenza dei Sindaci formula proposte relative alla composizione degli organi.
3. Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci è disciplinato
dallo Statuto su proposta della stessa Conferenza.
VISTO l’articolo 9 della medesima legge che al 2° comma così dispone:
2. Lo Statuto è approvato dal Consiglio della Comunità montana. Le norme dello Statuto che stabiliscono la
composizione del Consiglio e della Giunta di ogni Comunità montana sono approvate a seguito di conforme proposta avanzata dalla Conferenza dei
Sindaci di cui all’articolo 11, votata da Sindaci che rappresentino almeno i due terzi dei Comuni e almeno il sessanta per cento della
popolazione complessiva della medesima Comunità montana.
VISTO infine l’articolo 16 della stessa legge che attribuisce alla Conferenza dei Sindaci di stabilire l’indennità dovuta
ai componenti della Giunta della Comunità montana nel limite massimo di quelle previste dalla legge per il Comune di maggiore dimensione
demografica della Comunità montana stessa;
RITENUTO che l’attuale statuto della Comunità Montana nulla dispone in merito alla Conferenza dei Sindaci;
CHE tuttavia, in attesa della prevista regolamentazione statutaria, è necessario formulare le proposte in
ordine alla composizione degli organi della Comunità montana e alla stessa futura regolamentazione statutaria della Conferenza medesima,
oltre che determinare l’ammontare dell’indennità di funzione dovuta ai componenti della Giunta delle ente montano;
CHE risulta pertanto necessario convenire tra tutti i Sindaci, nelle more di definitiva disciplina dell’organo, idonee
misure regolamentari atte a consentire l’immediata operatività della Conferenza dei Sindaci;
Tutto ciò premesso i sottoscritti Sindaci, unanimemente convengono quanto segue:
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale dell’accordo.
ART. 2 - OGGETTO
Il presente accordo disciplina l’insediamento e il funzionamento della Conferenza dei Sindaci istituita dalla legge
regionale n. 18/2003 in attesa di organica disciplina statutaria ai sensi dell’articolo 11 della medesima legge regionale. Pertanto lo
stesso avrà efficacia esclusivamente dalla data della sua sottoscrizione e sino ad intervenuta entrata in vigore delle citate norme statutarie.
ART. 3 - INSEDIAMENTO
In applicazione della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, è insediata la Conferenza dei Sindaci della comunità
montana Alto Tevere Umbro.
ART. 4 - FUNZIONI
La Conferenza dei Sindaci esercita le potestà e le competenze stabilite dagli artt. 9, 11, 16 della L. R. 24 settembre
2003, n. 18 in particolare:
ART. 5 - SEDE
La Conferenza dei Sindaci ha sede presso la Comunità Montana Alto Tevere Umbro.
ART. 6 - COMPOSIZIONE
Fanno parte della Conferenza, i Sindaci dei Comuni di: Città di Castello, Umbertide, San Giustino, Citerna, Pietralunga,
Montone, Monte Santa Maria Tiberina, Lisciano Niccone.
ART. 7 - FUNZIONAMENTO
La Conferenza dei Sindaci si riunisce validamente con la presenza di metà dei suoi componenti. Le proposte in ordine alle
norme dello Statuto che stabiliscono la composizione del Consiglio e della Giunta della Comunità montana sono votate dai Sindaci che
rappresentino almeno i due terzi dei Comuni e almeno il sessanta per cento della popolazione complessiva della medesima Comunità montana. Il
Sindaco ha facoltà di farsi rappresentare da un Assessore a ciò espressamente delegato, anche in via permanente, con atto scritto da
depositarsi presso la segreteria della Conferenza prima dell’inizio della riunione. Nella Conferenza ogni Sindaco detiene un voto. La
Conferenza delibera con voto palese a maggioranza assoluta dei votanti.
Gli astenuti non si computano tra i votanti ma concorrono a rendere valida la seduta salvo coloro che abbiano l’obbligo di astenersi e
coloro che si allontano dalla sala delle adunanze prima del voto. Di ogni seduta viene redatto un verbale nel quale sono riportati in
sintesi gli argomenti trattati.
ART. 8 - PRESIDENZA
Il Presidente della Conferenza dei Sindaci è il Sindaco del comune di Città di Castello. Il Presidente rappresenta la
Conferenza dei Sindaci nei rapporti con i soggetti esterni; convoca la conferenza e ne definisce l'ordine del giorno, ne presiede, disciplina e
coordina i lavori; sottoscrive i verbali e le deliberazioni unitamente al segretario e dà esecuzione alle sue determinazioni attraverso la
segreteria. In caso di impedimento o assenza del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Sindaco più anziano di età.
ART. 9 - CONVOCAZIONI
L'avviso di convocazione per le riunioni della Conferenza dei Sindaci, con l'ordine del giorno degli argomenti in
discussione, deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta. In casi d'urgenza la riunione può essere convocata
anche con avviso da comunicare almeno 48 ore prima della seduta con telegramma, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad
attestarne il ricevimento. L'avviso di convocazione deve inoltre essere comunicato al Presidente della Comunità montana Alto Tevere Umbro.
ART. 10 - SEGRETERIA
Le funzioni di segretario della Conferenza dei Sindaci sono svolte dal segretario generale o da altro funzionario della
Comunità Montana Alto Tevere Umbro. Il segretario svolge funzioni di verbalizzante delle sedute, assiste il Presidente nelle fasi di
convocazione e di svolgimento dei lavori della Conferenza e sottoscrive unitamente a questi le delibere e i verbali di seduta.
ART. 11 - PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI
Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci sono
immediatamente eseguibili e sono rese note mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio della Comunità Montana
Alto Tevere Umbro.
ART. 12 - SPESE
Le spese di cancelleria e di funzionamento della Conferenza dei Sindaci fanno carico alla Comunità Montana Alto Tevere
Umbro.
ART. 13 - MODIFICHE
Il presente accordo ha validità sino ad approvazione delle norme statutarie contenenti la disciplina della
Conferenza dei Sindaci. Eventuali modifiche potranno essere apportate solo con l’accordo di tutti i Sindaci interessati.
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Il presente accordo si compone di tredici articoli ed è sottoscritto in duplice esemplare da tutti gli intervenuti
unitamente al segretario generale della Comunità montana Alto Tevere Umbro che ne curerà la conservazione tra i suoi e la pubblicazione
all’albo pretorio della Comunità montana per quindici giorni consecutivi