Bosco e Forestazione > Norme per i infrastrutture a rete

Norme per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture a rete.
La realizzazione di nuove infrastrutture a rete deve essere autorizzata dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 87.
Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione
| atto necessario | autorizzazione | |
| modello definito | - | |
| tecnico abilitato | si | |
| procedura e adempimenti |
a) relazione
tecnica che descriva con precisione il tipo di impianto a rete
da realizzare, i lavori da svolgere, i relativi movimenti terra,
le opere previste per la corretta regimazione delle acque, la
localizzazione e stoccaggio provvisorio e definitivo
dell’eventuale terreno di risulta, gli interventi di
manutenzione previsti; |
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| tempo rilascio autorizzazione | 120 gg | |
| validità autorizzazione o comunicazione | 36 mesi | |
| entrata in vigore | - | |
| atto necessario | comunicazione | |
| modello definito | H | |
| tecnico abilitato | no | |
| procedura e adempimenti | non definito | |
| tempo rilascio autorizzazione | 15 gg prima dell'inizio dei lavori | |
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validità autorizzazione o comunicazione |
36 mesi | |
| entrata in vigore | - | |