Bosco e Forestazione > Norme per terreni pascolivi

Sono definiti pascoli i terreni non soggetti a lavorazioni e a pratiche agronomiche intensive coperti in prevalenza da vegetazione erbacea
perenne e spontanea, in cui è presente una copertura arborea inferiore al venti per cento. Rientrano in tale definizione i terreni agricoli
abbandonati che presentano le medesime caratteristiche di copertura e gli arbusteti.
| atto necessario | autorizzazione | |
| modello definito | - | |
| tecnico abilitato | si | |
| procedura e adempimenti | non definite | |
| tempo rilascio autorizzazione | 90 gg | |
| validità autorizzazione o comunicazione | 24 mesi | |
| entrata in vigore | - | |
Le norme del presente titolo si riferiscono all’esercizio del pascolo sia nei pascoli che negli arbusteti.
Il pascolo dei bovini ed equini transumanti è consentito sulle porzioni di versante con pendenza inferiore all’ottanta per cento.
Le deiezioni degli animali non possono essere asportate dai pascoli e quelle provenienti da animali adulti bovini ed equini devono essere
rotte e distribuite, per quanto possibile, a fine pascolamento sulla superficie pascoliva.
Il pascolo vagante, cioè senza custode, è consentito solo sui terreni liberi al pascolo posseduti dal proprietario o affidatario degli animali
pascolanti, purché le proprietà contermini ed i terreni, anche dello stesso proprietario, in cui il pascolo è vietato, siano adeguatamente
protetti da sconfinamenti degli animali a mezzo di apposite chiudende.
L’ente competente per territorio, in relazione all’andamento stagionale può limitare o sospendere l'esercizio del pascolo.
L’esercizio del pascolo è consentito solo ad animali di aziende di allevamento registrate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni.
I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame devono essere tatuati ai sensi della normativa vigente.
A fine pascolamento il proprietario o il consegnatario del pascolo deve realizzare o mantenere tutte le opere necessarie alla buona regimazione
delle acque superficiali e, per quanto possibile, provvedere allo sfalcio dell’erba rimasta.
L’ente competente per territorio può imporre nei pascoli di estensione superiore ai cinquanta ettari, il sistema del pascolamento a rotazione o
altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame.