Bosco e Forestazione > Norme per i Rimboschimenti

Norme per gli imboschimenti e per i rimboschimenti, arboricoltura da legno e commercializzazione.
| atto necessario | comunicazione | |
| modello definito | M | |
| tecnico abilitato | no | |
| procedura e adempimenti |
corografia scala
1.25000 |
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| tempo rilascio autorizzazione | 15 gg prima dell'inizio lavori | |
| validità autorizzazione o comunicazione | non definito | |
| entrata in vigore | - | |
| atto necessario | comunicazione | |
| modello definito | H | |
| tecnico abilitato | no | |
| procedura e adempimenti |
non definito |
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| tempo rilascio autorizzazione | 15 gg prima dell'inizio lavori | |
| validità autorizzazione o comunicazione |
non definito |
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| entrata in vigore | - | |
| atto necessario | comunicazione | |
| modello definito | H | |
| tecnico abilitato | no | |
| procedura e adempimenti |
non definito |
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| tempo rilascio autorizzazione | 15 gg prima dell'inizio lavori | |
| validità autorizzazione o comunicazione | non definito | |
| entrata in vigore | - | |
| atto necessario | comunicazione | |
| modello definito | H | |
| tecnico abilitato | no | |
| procedura e adempimenti |
tipo di intervento, sua ubicazione e superficie, specie utilizzate, tecniche di preparazione del terreno, di impianto e di coltivazione, anno entro il quale si prevede di procedere all’espianto |
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| tempo rilascio autorizzazione | 30 gg prima dell'inizio lavori | |
| validità autorizzazione o comunicazione | non definito | |
| entrata in vigore | - | |
Per motivi di ordine idrogeologico gli impianti di arboricoltura da legno sono consentiti solo su terreni aventi pendenza media inferiore al quaranta per cento.
Le lavorazioni del terreno per la realizzazione e manutenzione di impianti di arboricoltura da legno deve essere eseguita nel rispetto delle norme previste dagli articoli 54 e 55.
Gli impianti di arboricoltura da legno devono essere realizzati sulla base di apposito piano colturale, in conformità allo schema di cui all’allegato M.
Il piano colturale, comprese le eventuali sue varianti, deve essere comunicato all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 74.
Tutte le operazioni colturali previste dal piano colturale sono consentite senza ulteriori adempimenti, fatto salvo quanto indicato ai commi 2 e 7.
Il piano colturale, presentato all’ente competente per territorio, deve essere rispettato integralmente in ogni sua parte.
A seguito del raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano colturale può essere effettuato il taglio di utilizzazione finale, che costituisce il termine del ciclo colturale, previa comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all’ente competente per territorio con i
procedimenti amministrativi previsti all’articolo 74.
Gli impianti arborei esistenti e realizzati su terreni aventi pendenza media inferiore al quaranta per cento, sono individuati come impianti di arboricoltura da legno a seguito dell’autorizzazione rilasciata dall’ente competente per territorio previa presentazione da parte del
proprietario o possessore del piano colturale di cui al comma 3.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 3 gli impianti di arboricoltura da legno realizzati nell'ambito dell’attuazione di misure comunitarie o statali purché nelle relative norme di attuazione sia obbligatoria la presentazione di un piano
colturale conforme a quanto stabilito dal presente regolamento.
Gli impianti arborei esistenti, finalizzati alla produzione legnosa ed effettuati su terreni aventi pendenza media superiore al quaranta per cento, sono considerati bosco e, pertanto, assoggettati alle norme ed ai vincoli del bosco.
Negli impianti di arboricoltura da legno eseguiti su terreni con pendenza media superiore al venticinque per cento è vietato, alla fine del ciclo colturale lo sradicamento delle ceppaie.
È consentito in qualsiasi momento presentare varianti al piano colturale previa comunicazione all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 74.
Ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 28/2001, negli impianti di arboricoltura da legno non possono essere impiantate specie diverse da quelle riportate nell'allegato W.
Per il mancato rispetto del piano colturale si applicano le sanzioni amministrative di cui al l’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.
Per il taglio di utilizzazione conclusivo eseguito anticipatamente rispetto a quanto indicato nel piano colturale si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.
Per l’esecuzione di interventi in assenza del piano colturale si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 9, lettera a), e 11 della l.r. 28/2001.
Per ogni ceppaia sradicata in violazione al comma 11 si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a), della l.r.
28/2001.
Nel caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al comma 13 si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 18 della l.r. 28/2001.
Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 4, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 74.
Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001