
Legge Regionale 3/1999 - art. 110 - lettera p
Iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’agriturismo. L.R. 14 agosto 1997, n. 28 – art. 8
L’attività agrituristica è connessa e complementare all’attività agricola.
L’esercizio dell’agriturismo viene svolto stagionalmente, anche distribuito nell’arco dell’anno in relazione
al tempo di lavoro dedicato alle attività agroforestali, all’ubicazione e
all’estensione aziendale, alle dotazioni strutturali e infrastrutturali, agli
ordinamenti colturali e selvicolturali, agli allevamenti praticati e alla
tutela ambientale. Il tempo occorrente, nell’arco dell’anno, allo svolgimento
delle attività agrituristiche deve essere inferiore al tempo necessario per lo
svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, di allevamento e
selvicolturali.
Spetta alla Comunità Montana la valutazione dell’idoneità dell’azienda agricola all’esercizio dell’attività
agrituristica.